TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Art. 43.
(Procedura per l'adozione dei regolamenti).

Art. 43.
(Procedura per l'adozione dei regolamenti).

      1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste

      Identico.


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dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR.
      2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti.